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Vegeta Vegeta Non in Linea
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Predefinito vendere doping non è illegale - 17-01-2010, 12:55 AM

vendere doping non è illegale


ma è vera questa cosa?


ROMA - Non è punibile penalmente chi procura, commercia o somministra sostanze 'dopanti' ad altri se questa condotta non è volta ad "alterare le prestazioni agonistiche degli atleti", o se non è tale da "modificare i risultati dei controlli sull'uso di questi farmaci o sostanze"'. Lo ha stabilito la Cassazione [sentenza 11277] e non si tratta di una buona notizia. Ci vuole poco, infatti, a immaginare gli effetti di tale sentenza. Chi vende (o spaccia, se preferite) anabolizzanti - o altri prodotti - nelle palestre potrà continuare tranquillamente il suo commercio.

Massima severità, invece, con chi vende doping ai professionisti dello sport. ll guaio è che mentre i professionisti sono seguiti da staff medici di alto livello, i dilettanti del muscolo son seguiti da nessuno, assumono prodotti pericolosi per la salute a casaccio, non devono sottoporsi ad alcun controllo antidoping e, ogni tanto, ci lasciano pure la pelle. Si tratta di una piaga sociale, non dello sport. Che la Cassazione non conosce o ha deciso di ignorare respingendo il ricorso del Procuratore presso il Tribunale di Biella che chiedeva la condanna di un giovane sorpreso a commerciare anabolizzanti, vale a dire "dieci fiale di medicinale Deca Durabolin [nandrolone decaonato], attraverso canali diversi da quelli consentiti dalla legge, accordandosi per la loro cessione a un'altra persona, dietro pagamento".


cassazione, Ordinanza n. 11277/02
Vendere Nandrolone è reato solo se incide sulle prestazioni agonistiche.
Alla luce di quanto affermato dalla Cassazione, il solo commercio di farmaci droganti, al di fuori delle vie legali, non configura una condotta penalmente rilevante se non accompagnata dalla finalità di truccare le competizioni atletiche.

la Suprema Corte ha chiarito che, per potersi configurare un reato perseguibile a norma della L.376/2000, oltre agli altri requisiti, debba essere chiaramente dimostrata la finalità di alterare la prestazione sportiva, prescindendo dal momento dell'assunzione.



da problematiche del doping e strumenti di contrasto
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taker_83 taker_83 Non in Linea
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Predefinito 17-01-2010, 01:27 AM


Il comma 1 dell'art. 9 della L.376/2000 (recante la disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) non contempla espressamente il "commercio".
E' da precisare che il citato articolo si riferisce alla repressione penale del doping nelle prestazioni agonistiche degli atleti, dunque non si riferisce alla mera assunzione di sostanze qualificate come dopanti da parte del semplice cliente di palestre.

La disposizione non stabilisce l'impunità di chi commercia tali sostanze,l'ultimo comma incrimina il "commercio abusivo di sostanze dopanti"; in questo caso il reato non richiede "il fine di alterare le prestazioni agonistiche" (c.d. dolo specifico) quindi si configura anche in assenza di tale scopo.

Ultima Modifica di taker_83 : 17-01-2010 01:31 AM.
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Vegeta Vegeta Non in Linea
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pero la legge che dici tu è del 2000, la sentenza della cassazione invece risale al 2002, quindi penso che venga abrogata la norma più vecchia
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taker_83 taker_83 Non in Linea
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Le sentenze della Cassazione non abrogano le leggi...
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Vegeta Vegeta Non in Linea
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Le sentenze della Cassazione non abrogano le leggi...
ah ok ok................
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Alberto86 Alberto86 Non in Linea
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Si... conoscevo questa sentenza della cassazione....
Bhè io la penso cosi: il vero problema non sono gli ASS che girano ma l'ignoranza totale sull'argomento del 95% degli utilizzatori che girano nelle palestre(che porta poi alle gravi conseguenze negative dell'uso scorretto) e la possibilità che le sostanze del mercato nero siano contraffate.

Secondo me se la gente che compra certe sotanze conoscesse bene l'endocrinologia base e l'azione farmacologica dei prodotti in questione, il problema non quasi sorgerebbe.

Ma come penso sappiate, l'ignoranza delle persone dilaga abbondantemente.

Naturalmente non mi riferisco all'agonismo dove ci sono medici e interessi lucrosi in mezzo; parlo di gente comune che pratica pesi per hobby..

Ultima Modifica di Alberto86 : 17-01-2010 02:19 AM.
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Trokji Trokji Non in Linea
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Alberto86
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Si... conoscevo questa sentenza della cassazione....
Bhè io la penso cosi: il vero problema non sono gli ASS che girano ma l'ignoranza totale sull'argomento del 95% degli utilizzatori che girano nelle palestre(che porta poi alle gravi conseguenze negative dell'uso scorretto) e la possibilità che le sostanze del mercato nero siano contraffate.

Secondo me se la gente che compra certe sotanze conoscesse bene l'endocrinologia base e l'azione farmacologica dei prodotti in questione, il problema non quasi sorgerebbe.

Ma come penso sappiate, l'ignoranza delle persone dilaga abbondantemente.

Naturalmente non mi riferisco all'agonismo dove ci sono medici e interessi lucrosi in mezzo; parlo di gente comune che pratica pesi per hobby..
Scusa ma mi pare non sia molto pertinente.. una cosa è il piano legale ed una quello salutare.
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Alberto86 Alberto86 Non in Linea
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Trokji
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Scusa ma mi pare non sia molto pertinente.. una cosa è il piano legale ed una quello salutare.
quello che volove dire è questo:
1-non condanno chi usa AAS per scopi non lucrosi(come l'agonismo) a patto che sappia bene cio' che sta per assumere(quindi con una certa cultura vera alle spalle) e che abbia maturato anni di esperienza con l'allenamento;

2-La legge è legge! su questo non c'è dubbio! se la legge dice che gli AAS sono vietati siamo d'accordo! io parlavo solo del mio pensiero...

In italia succede spesso che chi formula una legge non sa neanche di cosa sta parlando e cosi quando si tratta di qualcosa che RITENGONO pericoloso, per non sbagliare vietano tutto a caso o lasciano un vuoto normativo...ecco che poi interviene la cassazione con sentenze che possono sembrare scioccanti....Poi per carità la legge è legge e va semnpre e comunque rispettata altrimenti ci sarebbe l'anarchia assoluta...
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taker_83 taker_83 Non in Linea
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Predefinito 17-01-2010, 01:38 PM


Chiariamo che il legislatore ha scritto la norma (reato di doping) demandando ad un'apposita Commissione il compito di individuare i farmaci, sostanze e pratiche costituenti doping. Dunque, non è vero quello che dici Alberto che chi formula la legge non sa di cosa parla, la Commissione è composta da esperti...perciò.

Inoltre, la sentenza citata non è shockante, si limita ha stabilire che ai fini della configurabilità del reato di doping (che si riferisce prestazioni agonistiche degli atleti)uno specifico fine, cosa peraltro ricavabile da una semplice interpretazione letterale del testo.

Peraltro, la somministrazione di AAS con esiti pregiudizievoli alla salute(ipotesi aggravata del reato di doping) potrebbe configurare il delitto di lesioni personali...

Ultima Modifica di taker_83 : 17-01-2010 01:43 PM.
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