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  (#16)
LiborioAsahi LiborioAsahi Non in Linea
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Predefinito 18-12-2010, 03:20 PM


neve ovunque, non ci sono segni di frenata, i veicoli non si sono fermati subito ma hanno proseguito "pattinando"... poche prove, direi nada de nada .
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  (#17)
show7ime show7ime Non in Linea
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non ho capito... 6 di mattina (o di sera?) e tu eri ubriaco (per i poliziotti e per l' etilometro sballato)?
ti hanno fatto un verbale?
ce l' hai con te?
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  (#18)
Mick Mick Non in Linea
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temevo una cosa del genere..brutta roba..
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  (#19)
LiborioAsahi LiborioAsahi Non in Linea
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Predefinito 18-12-2010, 03:27 PM


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show7ime
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non ho capito... 6 di mattina (o di sera?) e tu eri ubriaco (per i poliziotti e per l' etilometro sballato)?
ti hanno fatto un verbale?
ce l' hai con te?
mattina.
Verbale è stato fatto di sicuro, ma non davanti a me, io non ho visto nulla e non mi è stata chiesta nessuna firma et similia.
Etilometro bisogna vedere...
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  (#20)
Veleno Veleno Non in Linea
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testimoni?
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  (#21)
Guru Guru Non in Linea
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Predefinito 18-12-2010, 03:48 PM


Esistono etilometri che funzionano anche sotto lo zero, dipende dalle specifiche dichiarate dal costruttore.

Inoltre, nel caso di clima particolarmente rigido, quello che succede è che lo strumento va in loop perchè non riesce a scaldarsi.
Se però ha dato un risultato è probabile che fosse uno di quelli abilitati a lavorare a basse temperature e, in quel caso, si finirebbe col nulla di fatto e ti toccherebbe pagare anche l'avvocato.

Dovresti cercare di conoscere il modello dello strumento prima di muoverti.
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  (#22)
mistersalvo mistersalvo Non in Linea
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Predefinito 18-12-2010, 05:26 PM


trovati un avvocato bravo e studiate la cosa a tavolino...
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  (#23)
LiborioAsahi LiborioAsahi Non in Linea
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Testimoni no, o meglio c'era una ragazza sull'autobus, ma a un certo punto è andata via(prima che arrivasse la municipale).

Mi interesserebbe capire cosa rischio e fino a che punto un avvocato buono mi possa dare una mano...
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  (#24)
Veleno Veleno Non in Linea
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Predefinito 19-12-2010, 11:23 AM


Articolo 186 Codice della Strada

Articolo 186
Guida sotto l'influenza dell'alcool.
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a
0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice
penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera . La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2 sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa.
Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto- legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'art.12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il
rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'art.32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art.187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c), primo periodo. La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

Nota: Per completezza si trascrive il contenuto dell'art. 6, commi 2-4, del D.L. 03/08/2007 n.117, convertito con modificazioni con legge 2.10.2007, n.160:


Art.6 Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.
1. omissis

2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
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Veleno Veleno Non in Linea
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Predefinito 19-12-2010, 11:25 AM


L' avvocato può agire solo in due casi:

1- dimostrare l' invalidità del test alcoolimetrico

2- invalidare il test o il verbale per vizio di forma o procedura
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LiborioAsahi LiborioAsahi Non in Linea
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Speriamo.
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David23 David23 Non in Linea
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Predefinito 19-12-2010, 11:56 AM


ma liborio alle 6 di mattina con ancora in circolo l'alcol.

ma scusa,non si poteva fare senza chiamare fuori la polizia?
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LiborioAsahi LiborioAsahi Non in Linea
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è passata di lì
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Io sono un avvocato e posso darti due consigli:
- rivolgiti ad un bravo collega;
- la prossima volta non andare in giro ciucco, perche' una cosa sara' la verita' processuale e un'altra sono i fatti nudi e crudi.
In bocca al lupo e cerca di essere sempre prudente
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  (#30)
Yashiro Yashiro Non in Linea
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Predefinito 19-12-2010, 06:53 PM


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Guru
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Dovresti cercare di conoscere il modello dello strumento prima di muoverti.
Effettivamente è un tuo diritto conoscere sia i parametri della macchina che vedere l'omologazione dello strumento, proprio quando ti fermano e se non possono mostrartelo non possono efettuare la prova. Questo vale anche per gli autovelox / telelaser mobili. Un mo conoscente (che lavora nel campo peraltro) ha chiesto di visionarlo, non possono opporsi e nel caso non ce l'avessero non possono utilizzarlo. Poi, dopo tanto cercare i vigili gliel'hanno trovato lo stesso....


Certo che libò, non voglio fare il moralista, ben lungi (da che pulpito poi): ma 1,70 cazzo! Non è 0,55 o 0,80. Se sai che guidi non insaccarti a livello cosmico... Ma penso tu l'abbia già imparato. Queste cose, anche se tu l'alcol lo tieni come un marinaio russo, si potevano fare prima degli etilometri. Ora non ci sono scappatoie. Per quanta ragione tu possa avere (anche totale nell'incidente) anche se non va ad aggravare la situazione il tuo è comunque un reatoche andrà punito in ogni caso...e per fortuna la macchina non era intestata a te, tra un pò di tempo (e soldi) almeno la riavrai.
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